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Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Agatocle Sciacca Terme

Articolo 1 – A.S.D. Polisportiva Agatocle Sciacca Terme con sede in Via Carlo Marx, 54 - 92019 Sciacca

È costituita in data 29/12/1977, in Sciacca, una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Agatocle Sciacca Terme”.

Articolo 2 - Scopo

  1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché, fondi riserve o capitale.
  2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha la finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse a tutti gli sport ed in particolare alla disciplina dell’Atletica Leggera, intesa come mezzo di formazione pisico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà, tra l’altro, svolere attività di gestione conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive. Il sodalizio è altresì allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
  3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personale e gratuite dei propri aderenti e non assumere lavoratori dipendenti o avvalersi prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolari della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare in suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva
  5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’Ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relative.
  6. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle Assemblee di settore federali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione e illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che ne siano dotate di una irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e qual si voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della 2 Federazione Italiana di Atletica Leggera ed ei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  3. La validità della qualità di Socio effettivamente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
  4. In caso di domanda di ammissione a Socio rappresentante da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dell’esercente il podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  5. La quota associativa non può essere trasferita né rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

  1. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. Il Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
  3. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabile dall’apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  2. a) Dimissioni volontarie;
  3. b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  4. c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento al sodalizio; d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto 2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunta dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea. Alla quale deve essere convocato il Socio interessato si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
  5. L’associato radiato non può più essere riammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sono:

  1. a) L’Assemblea generale dei soci;
  2. b) Il Presidente
  3. c) Il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresentata l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea dovrà essere convoca presso la sede dell’Associazione o, comunque, il luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento da une delle persone legittimate intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  6. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
  7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  8. Ad ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Validità dell’assemblea

  1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione è ammesso appello dell’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. 2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti a suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità dell’assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio a diritto ad un voto.
  2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorso un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associanti intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’Articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. 4

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestualmente comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello stato sociale; atti e contratti relativi a diritti immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato di volta in volta dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il versamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità dalla legge o dalle norme e dal regolamento del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive Nazionali ed esso aderenti e squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiore ad un anno.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atta a garantire la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà votazione conseguente dell’ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbia tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi Consiglieri fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte del Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.
  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni per qualsiasi altra causa venga a perdere la sua maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno dalla parte della metà dei Consiglieri, senza formalità

Articolo 16 – Compito del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
  2. b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea; c) Fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di all’art. 8, comma 2; d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati; e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso Soci qualora si dovessero rendere necessari; f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 Articolo 18 – Il Vice-presidente

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in q         uelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario da esecuzioni alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il rendiconto

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
  2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il 01/01 e finisce il 31/12 di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contribuenti, di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Articolo 23 – Sezioni

L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra le l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport presso il CONI.

Articolo 25 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i tre quarti dei soci esprimente il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei tre quarti dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo al patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa imposta da legge.

Articolo 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera a cui l’Associazione è affiliata ed in subordinazione le norme del Codice Civile.

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